(Dal consigliere regionale Paolo Zedda, ricevo e pubblico)

Gentile direttore,

vista la diffusione di commenti intorno al testo unico sulla lingua sarda attualmente in discussione presso la seconda commissione consiliare, e considerata la imprecisione di alcune ricostruzioni del senso del contenuto, mi sono permesso di inviarle queste note essenziali.

Il testo si pone l’obiettivo di offrire alle lingue della Sardegna il più alto livello di tutela possibile a statuto, costituzione e leggi nazionali vigenti. Anche con misure sostanziali e fortemente innovative. Un livello più alto di sostegno sarebbe quindi possibile solo a condizione che tali norme sovraordinate venissero modificate.

La proposta è ancora in fase di evoluzione e la commissione ha potuto trarre molti suggerimenti dalle numerose audizioni svoltesi (quasi tutte con un giudizio sul testo ampiamente positivo) ed è pronta a recepirne di nuovi, ovviamente quando tecnicamente e giuridicamente fondati.

La nuova legge sulla lingua in 10 punti

1) Si tratta di un testo unificato che riunisce e coordina 3 proposte di legge (pl 36, pl 167, pl 228). Ognuna di queste PL è corredata da una relazione tecnica esplicativa. Il testo finale, secondo le procedure consuete, a fine dell’iter, sarà completato con la premessa di una relazione tecnico finanziaria, due relazioni commissariali (una del relatore di maggioranza ed una di quello di opposizione) e la norma finanziaria.

2) Promuove, tutela e sostiene l’insegnamento scolastico del sardo e delle altre lingue di Sardegna (catalano, gallurese,sassarese e tabarchino), nel rispetto e nei limiti della legislazione vigente.

3) Prevede l’insegnamento (anche in italiano) della storia, della letteratura e di altre discipline riferite alla cultura della Sardegna.

4) Promuove e sostiene tutte le arti veicolate attraverso la lingua sarda (definite nel testo arti proprie): tra queste: la musica cantata in una delle lingue di Sardegna, sia moderna (jazz, rap,leggera, polifonica, etnica, etc.) che nelle espressioni tradizionali (definite nel testo “linguaggi poetici musicali della tradizione”: poesia a bolu, cantu a tenore, cantu a cuncordu, cantu a ghiterra etc), inoltre, incentiva in teatro, il cinema e le altre forme di espressione artistica che impiegano una delle lingue sarde;

5) Istituisce una Agenzia per le lingue con l’obiettivo di coordinare la azione di sostegno alle lingue, rendere più flessibile la gestione del bilancio e del personale, migliorare la comunicazione;

6) Istituzionalizza il coordinamento della Regione e del Ministero (attraverso s’Obreria) per la pianificazione dell’insegnamento delle lingue, in modo da permettere la definizione degli obiettivi didattici e degli strumenti di valutazione, la continuità nella educazione scolastica, la produzione di materiale didattico con un controllo sulla qualità, la retribuzione del personale docente e tutto l’insieme delle procedure che definiscono la didattica delle lingue e le azioni propedeutiche;

7) Definisce le regole per le trasmissioni tv, radio e web, e le linee guida per la convenzione RAI regionale e nazionale. Promuove la istituzione di almeno un canale radiofonico ed uno televisivo esclusivamente nelle lingue della Sardegna;

8) Definisce una norma ortografica alla quale è subordinato il sostegno della Regione (si intende per norma ortografica il modo in cui un suono viene tradotto in grafema: per es., come si scrive la zeta dolce, se con “zz”, con “z” o con “tz”, quali consonanti si possono raddoppiare, come si scrivono le vocali paragogiche, es.: “est” o “esti”, etc:)?

9) Definisce una norma linguistica “amministrativa” per i documenti in uscita del sistema regione (consiglio regionale, giunta regionale, assessorati, enti, agenzie e istituti regionali). La norma linguistica sceglie quali forme lessicali adottare (per es.: acua o abba, faghimus o feus, donzi o donnia, chimbe o cincu, etc) Questa norma deve essere simbolicamente rappresentativa della Sardegna per gli atti ufficiali.

10) Gli enti locali, le scuole, le associazioni e i soggetti privati sono tenuti solo ad adottare solo la norma ortografica. Essi sono invece liberi di scegliere la norma linguistica (possibile scegliere quella regionale, una delle varietà letterarie storiche o altre norme locali).

*consigliere regionale, primo firmatario del progetto di legge numero 167