E’ un no deciso quello che proviene dal Coordinamento pro su Sardu Ufitziale in merito alla proposta di legge su lingua sarda che si propone nella II commissione del Consiglio Regionale. L’associazione, composta da militanti ed esperti che negli ultimi anni hanno dato vita a numerose iniziative di promozione moderna e contemporanea a favore del bilinguismo, boccia senza appello il testo che è stato al centro di numerose audizioni e discussioni nel parlamento regionale di via Roma.

Secondo il CSU, che ha inviato alla commissione un approfondito dossier nel quale il suo team di esperti analizza dal punto di vista giuridico il testo, la proposta sarebbe inutile, se non dannosa, in quanto perlopiù non fa che normare aspetti su cui ha già legiferato lo stato con la legge 482/99 in merito a scuola e uffici linguistici, mentre introduce norme che fanno arretrare il sardo più verso uno status folkloristico dialettale facendo aumentare i costi per le casse pubbliche.

Il testo è una copia non aggiornata della fallimentare legge 26/97, che mescola il problema della politica linguistica con la necessità di sostenere alcuni settori culturali e folkloristici. Proprio questo connubio non va giù al CSU che non capisce perché si debba ghettizzare la questione linguistica in forme folkloristiche tradizionali come is mutetus o sa repentina, invece di puntare su forme innovative della lingua come il rap, il pop o il rock in sardo che invece sono esclusi dalla legge. Completamente ignorato poi qualsiasi settore innovativo dell’informatica o dello smart web. Si propone insomma il contrario di ciò che indicano tutte le moderne esperienze europee delle minoranze linguistiche: interpretare la contemporaneità per rivalutare la lingua di minoranza.

Drammatica sarebbe poi, se dovesse essere approvato questo testo, la situazione delle varianti galluresi, sassaresi e tabarchine il cui insegnamento non potrà essere garantito a scuola a differenza di sardo e catalano. Il testo infatti non si discosta dalla legge statale 482 che non riconosce ai tre idiomi pari dignità. La nuova legge non risolve il problema escludendo dalle aule tre lingue che sono patrimonio della Sardegna. Per il CSU questo è inaccettabile anche perché fomenterebbe una conflittualità linguistica che invece la legge avrebbe dovuto comporre. La soluzione c’è, ma la commissione evidentemente non la conosce.

Criticità notevoli sono la definizione di lingua e cultura “propria” della Sardegna per letteratura, cinema e teatro che, secondo la proposta sarebbero solo quelle espresse “in lingua sarda e catalana” (escludendo le forme espresse in italiano), mentre si propone una pletora di organismi senza un piano di riorganizzazione della spesa. Entrambe sono azioni velleitarie e non realistiche che espongono la questione linguistica a polemiche strumentali che andrebbero invece evitate. Un’idea di gestione demagogica, populista e assistenziale è dietro l’angolo.

Paradossale, paternalistico e clientelare l’intervento sulla questione della lingua sarda standard unitaria. E’ chiara la volontà di cancellare l’esperienza della LSC e rimandare alla Giunta il compito di riprendere la questione neutralizzandola nonostante le positive esperienze di sperimentazione degli ultimi anni. Ma, non basta. Giusto per non scontentare nessuno, la legge propone, a fianco alla vecchia LSC, l’approvazione di nuove norme ortografiche che consentono la creazione di nuove lingue comuni in molti territori. Si avranno insomma un campidanese, logudorese e barbaricino comuni (e forse anche altre lsc locali chiamate dagli esperti “lingue complementari”) che, se da un lato cercano di accontentare ogni campanile e ogni singolo linguista, dall’altro faranno lievitare le spese per traduttori, dizionari, esperti e pubblicazioni in diverse lingue. Una babele interna costosa e ridicola che consente però alla politica di accontentare tutti come al tempo delle province che non si negavano a nessuno.

Il testo poi non ha una relazione tecnico scientifica di appoggio come in genere si fa per le normative linguistiche. Chi sono i linguisti che hanno indicato le scelte? E i giuristi consultati? Inolte non è dichiarata la copertura finanziaria che, secondo valutazioni obiettive, visto il numero di organismi e interventi previsti dovrà essere al meno di 20 milioni all’anno. Una cifra inferiore sarebbe ridicola e trasformerebbe l’intervento in un esercizio teorico del diritto.

Tutto questo è poco serio – sostiene il CSU – e dimostra una scarsa maturità nell’affrontare il problema. L’effetto sarà di screditare definitivamente la lingua sarda a livello internazionale impedendone il riconoscimento a ogni livello. Un’operazione cinica e pasticciona di distruzione del movimento linguistico che in questi decenni ha cercato di proporre una nuova idea di sardo “normale e moderno”. Peraltro, molti aspetti della legge potrebbero essere impugnati dal Governo, ma vi è l’impressione che questa soluzione a volte si cerca proprio per fare le vittime e nascondere l’incapacità. Cosi come, dopo aver ignorato per tre anni di governo Piano Triennale, Conferenza Annuale e Osservatorio, li si ripropone come se niente fosse.

Nella legge inoltre, non si prevede nessun intervento che riguardi direttamente il Consiglio Regionale.

L’alternativa- conclude il CSU – sono pochi atti amministrativi e tecnico-giuridici che può proporre la Giunta e, finalmente, una proposta di riforma dello Statuto che dia alla Regione competenze ragionevoli sulla materia.

Ecco di seguito il testo argomentato.

L’art 1 e 2 risultano abbastanza corretti nell’enunciazione dei principi di legge e distiguono la lingua sarda dalle altre varietà idiomatiche presenti in Sardegna cosi come si faceva nella legge regionale 26/97 senza nulla togliere e aggiungere.

L’art. 3 introduce il concetto di “cultura” e “arti” “proprie” della Sardegna immettendo nella legislazione un concetto controverso, già pernicioso per la politica linguistica, ma anche difficile da individuare.

Intanto, la commistione “lingua” e “cultura”, a nostro parere, è quella che da sempre fa fallire la politica linguistica ed è stata una delle criticità che ha fatto invecchiare precocemente già la legge regionale 26\97. Perché riproporre un dualismo cosi dannoso? Cosa si intende infatti per “cultura”? Ciò non è esplicitato, ma dal contesto si evincerebbe che si tratta di una sorta di “cultura sarda regionale”. Ma quali sono i confini della cultura sarda regionale? Gli argomenti, gli spazi geografici? Le lingue? Gli autori? Mistero inintelligibile della proposta di legge. Manca un definizione chiara. Anzi, così come per la legge regionale 26 ci sarebbe lo spazio per un’interpretazione estensiva e cioè che la “cultura sarda” sia tutta quella prodotta in Sardegna e quindi anche quella prodotta in italiano, inglese o altre lingue. E pertanto, come già successo nella legge 26/97, le risorse finirebbero lì in larga parte.

Il concetto poi di “arti proprie” è alquanto misterioso perché non viene esplicitato, ma ci si riferisce senza dubbio ad attività artistiche musicali, poetiche o di canto tradizionali o folkloristiche. Sorgono diversi dubbi su cui torneremo più avanti quando se ne parla in dettaglio: il più importante soprattutto perché vengono scelte alcune “arti” proprie e non “altre”.

Il concetto di cultura “propria”, così come di lingua, per quanto condivisibile, è a rischio impugnazione da parte del Governo. Si tratta di un concetto presente nella giurisprudenza iberica e significa sostanzialmente lingua e cultura storica del luogo, nell’accezione di lingua e cultura nazionale. Pertanto pensiamo che per lo Stato Italiano sia difficilissimo accettare questo concetto ed è da evitare in un testo che vuole essere pragmatico. Non riteniamo che, nel quadro legislativo italiano vigente, che è enucleato infatti nei tre commi dell’articolo 2, questo concetto possa essere accettato. E’ necessario allora rifarsi al concetto di lingua di minoranza storica cosi come espresso nella legge 482/99 o concetti simili in rispetto all’articolo 2.

La confusione tra queste terminologie è evidentissima nell’articolo 3 laddove si definiscono “lingue delle minoranze storiche” la lingua sarda e la lingua catalana di Alghero, mentre per “lingue proprie della Sardegna”, l’insieme delle lingue delle minoranze storiche e del gallurese, sassarese e tabarchino. Si tratta di una forzatura evidente foriera di cattive interpretazioni e a rischio di impugnativa da parte del governo. Stando ai fatti purtroppo la legge 482/99 non riconosce le varietà gallurese, sassarese e tabarchino e tutti i tentativi di introdurre nuove varietà, come per esempio il veneto e il piemontese sono stati rigettati, perché la Corte costituzionale ha sostenuto che spetta allo Stato individuare le lingue ammesse a tutela e non alle Regioni. In occasione di queste nuove definizioni (da evitare) il potenziale legislatore non solo riconosce tre nuove “lingue” al di fuori del quadro della 482, ma addirittura concede loro lo status di “lingue proprie” arbitrariamente e abusivamente, secondo i parametri dello Stato Italiano. Pertanto l’impugnativa è quasi certa e la norma da riscrivere.

La proposta legislativa non risolve il problema del gallurese, tabarchino e sassarese, anzi li espone a bocciatura sicura da parte del Governo e della Corte Costituzionale e a cancellazione di qualsiasi forma di tutela anche quella residuale della legge 26/97 se questa venisse sostituita dalla nuova legge. La soluzione è a portata di mano, gli estensori di questo testo l’hanno individuata, ma sarà comunicata a tempo debito.

Vi è poi una lunga definizione di concetti ed espressioni inerenti alla produzione culturale, cinematografica, teatrale e folkloristica che a nostro avviso dovrebbero essere valorizzati meglio in questa legge o anche espulsi in quanto concetti estranei. Del resto, per fare un esempio, se il cinema, il teatro “propri della Sardegna” vengono definiti da questa legge solo quelli in lingua sarda e simili, si innescherebbe in aula e nella società sarda una polemica senza fine a difesa del cinema e teatro in italiano, ma prodotto in Sardegna. In questo caso la legge si presenterebbe come estremistica e perdente e finirebbe per danneggiare il sardo quale espressione di una minoranza giacobina. Il concetto insomma va espresso meglio dal legislatore e va risolta la contrapposizione tra la cultura propria “in sardo” e la cultura “non propria” in italiano, proprio per tutelare la lingua sarda da interventi velleitari che poi alla fine la danneggerebbero.

Va da se che ogni articolo che contiene il principio dell’arte e cultura “propria” va rivisto.

Sempre nell’articolo 3 sono molto confuse le definizioni di una “norma ortografica” quale insieme di regole, convenzionalmente definite, attraverso cui i suoni della lingua sarda vengono riprodotti graficamente e una “norma linguistica” quale insieme di regole sintattiche, morfologiche e lessicali che definiscono uno standard della lingua sarda. Sostanzialmente non si capisce la necessità di introdurre due norme invece che una. Si intuisce che la prima dovrebbe servire a trascrivere ogni singolo dialetto, idioletto o geoletto, rispettando in qualche modo la variazione, mentre il secondo sarebbe una classica lingua standard come la LSC.

E’ a nostro avviso una soluzione sbagliata in quanto si legittima l’uso (attraverso la definizione mimetica e ambigua) in questo modo di standard competitivi alla lingua standard ufficiale. Il fatto di poter usare degli standard “ortografici” faciliterebbe l’adozione per esempio di uno standard locale campidanese o logudorese o nuorese (almeno nelle intenzioni dei localisti) non dichiarato, ma di fatto. Tali standard ortografici competerebbero (anche nelle spese) con la lingua ufficiale standard e si creerebbe una babele ortografica e politica senza rimedio con grave danno al prestigio internazionale e locale del sardo. E’ una soluzione paternalistica, clientelare (nel senso che cerca di accontentare tutto e tutti per far stare tutti buoni) e che farà raddoppiare o triplicare le spese o le burocrazie traduttive che si applicheranno a ogni lingua.

Del resto la resistenza all’uso dello standard unitario è data, in buona parte, dalla voglia di anarchia scrittoria per una varietà che si considera un dialetto locale o personale e non una lingua. O anche perché si ritiene di dover scrivere in italiano e dunque lo standard sardo per la scrittura non è utile. Meglio sarebbe il realismo da parte del Consiglio Regionale. Non è credibile che chi rifiuta le regole della lingua standard accetti poi un sistema ortografico per rendere la varietà locale in maniera più aderente alle abitudini accademiche. Dove si vuole fare questo, si fa già come ad esempio nei premi letterari oppure sui social o nei laboratori universitari. In realtà questa cosiddetta norma ortografica è stata concepita per riproporre l’uso competitivo anti norma unitaria delle varietà locali come il cosiddetto “campidanese”, o altre a piacere, che competerà con la norma di riferimento regionale impedendo però al sardo, non più unitario, di essere visto e legittimato, anche dallo Stato Italiano, come lingua vera e propria.

L’art. 4 si limita a delineare competenze generali senza entrare troppo nel merito.

L’art. 5, in coordinamento con l’articolo 12, riscrive ciò che si fa già nella Regione almeno dal 2002 e cioè il finanziamento agli sportelli linguistici e alla toponomastica. Si introduce però al comma 3 la possibilità di presentare progetti folkloristici invece che linguistici, dirottando le risorse dagli operatori della politica linguistica ad altri operatori del settore folk tradizionale. Ciò, a nostro avviso, contro la lettera e lo spirito della legge 482/99. Ciò deriva sempre dal fatto che si mischiano politica linguistica e cultura popolare, quando la direttrice di massima dovrebbe essere quella, se si vuole salvare la lingua, di promuoverla invece in ambiti diversi da quelli tradizionali dove la lingua è gia presente costituzionalmente.

E’ chiaro che si utilizza la questione linguistica per finanziare invece gli ambiti folkloristici, azione, a nostro avviso, scorretta. Sarebbe più corretto creare una proposta di legge per questi ambiti.

L’art 6, sulla realizzazione di un piano di sviluppo linguistico-culturale, in particolare per i comuni e le realtà diffuse nel territorio, non sarebbe di per se interessante né da sottolineare se non per la frase contenuta al comma 5, e cioè che “la concessione dei contributi è subordinata all’utilizzo della norma ortografica di riferimento di cui all’articolo 9” e dunque non la norma standard di riferimento regionale standard, ma qualsiasi “lingua locale” scritta secondo un’ortografia dialettale che propone la regione e che quindi consentirebbe di sostenere tutte le versioni di lingua sarda locale. Ciò rivela la visione che sottende alla scrittura della legge che il CSU non condivide e cioè una visione nella quale il sardo unitario come lingua normale non esiste, ma esistono una miriade di lingue locali, cantonali e individuali che ognuno declina secondo il suo piacimento.

In realtà l’obiettivo nascosto della legge è proprio questo, a nostro avviso.

In sostanza la domanda retorica “Quale sardo?” non trova risposta in questa legge che anzi riporta il sardo indietro alla situazione antecedente il 2001. Se non anche agli Anni Settanta del secolo scorso.

Va segnalato che il Piano Triennale esiste già nella legge 26, ma negli ultimi tre anni non è stato mai redatto con problemi di legittimità che andrebbero segnalati.

L’articolo 7 non porta niente di nuovo se non razionalizzare la Conferenza Annuale della lingua che era gia prevista dall’ordinamento dalla legge 26/97, ma che negli ultimi 3 anni non è stata mai svolta. Pertanto non si capisce quale urgenza di legiferare di nuovo.

L’art. 8 non propone niente di imperdibile se non introdurre la possibilità di scambi e contatti con altre minoranze linguistiche riproponendo però l’enunciazione di gallurese, sassarese e tabarchino con i problemi di impugnativa che abbiamo già elencato.

L’art. 9 è forse l’articolo più controverso della legge e che rivela la sua propensione a scardinare, neutralizzare e indebolire l’esperienza di una norma regionale standard di riferimento che avrebbe fatto del sardo una lingua vera, e la riporta a uno stato semi-dialettale nel cui a farla da padrone sarà la babele dei dialetti e delle ortografie locali e personali (ora legittimate dalla Regione se la legge dovesse essere approvata).

Se infatti ci fosse stata una volontà di chiudere l’annosa questione della standardizzazione unitaria si sarebbe ratificata in legge la scelta fatta con deliberazione di giunta nell’aprile del 2006 e si sarebbe incaricato l’organo esecutivo di apportare minimi correttivi se ritenuti necessari. Invece, si segue un tortuoso processo che ha come obiettivo l’eliminazione della LSC (attraverso al sua messa in discussione) e di qualsiasi norma unitaria di riferimento, che però viene nascosto attraverso una norma ambigua, bizantina e foriera di interpretazioni molteplici.

Infatti si scrive che “La Regione promuove la standardizzazione della lingua sarda,” e, si badi bene, non si aggiunge l’aggettivo “unitaria” per cui sarebbe legittimo interpretare a posteriori che la standardizzazione potrebbe anche non essere unitaria, come di fatto è. Dipenderà insomma da chi gestirà la cosa dopo l’approvazione della legge visto che la formulazione è ambigua e bizantina. “A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia – si continua – adotta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione con la quale definisce una norma ortografica di riferimento della lingua sarda”.

Attenzione, per quest’ultima, non si tratta di una lingua standard, ma di una norma convenzionale di simboli e lettere per trascrivere ogni singolo dialetto, però è indicata come “di riferimento”. Cioè in sostanza sarà possibile interpretare per chiunque che le indicazioni legislative che la Regione da sulla sua lingua sono che la norma di riferimento principale è una semplice trascrizione convenzionale di ogni dialetto. Niente lingua standard, o di comunità, o di riferimento. Non lingue complementari, come qualche ingenuo giuridico ha già interpretato, ma “ di riferimento”.

Questa è la priorità che indica il legislatore che infatti in precedenza ha scritto all’articolo 6 la volontà di sostenere finanziariamente i progetti “in dialetto” e non in lingua. Insomma la legge istituzionalizza una semplice grafia di dialetti che confermerà lo stereotipo per cui la lingua sarda non sia una vera lingua, ma un gruppo di dialetti, chiamati varianti, senza una sua unità. E quindi una sub lingua dialettale che non merita tutela. Che senso ha dal punto di vista giuridico e politico? A quel punto, se la commissione e il Consiglio condividono questo punto, meglio lasciare le cose come stanno invece che legiferare.

Solo successivamente nel testo, si parla, quasi di passaggio che “Nella medesima delibera è definita, inoltre, limitatamente alla scrittura, una norma linguistica di riferimento per l’utilizzo nella comunicazione istituzionale e per la redazione degli atti e documenti in uscita dal sistema Regione, secondo le modalità previste dall’articolo 18, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo in lingua italiana”, riproponendo lo schema sperimentale del 2006, che invece andava esteso come è stato esteso di fatto in questi anni, diminuito del fatto che le esperienze di uso della LSC in questi anni sono state positive in quanto superiori a ogni altra norma e che le altre scritture dialettali-ortografiche (separatiste e centrifughe rispetto al sardo ufficiale centripeto) saranno adesso legjttimate dalla legge.

Insomma un sistema ingegnoso per neutralizzare la LSC dentro una Regione che non la userà (in questi ultimi anni infatti lo standard è stato quasi congelato), mentre invece si darà spazio alla Babele dei dialetti – idioletti – geoletti per far morire definitivamente l’idea di standard unitario solo simbolico. Un sistema raffinato che apparentemente, per i non addetti ai lavori, sembra favorire la standardizzazione e in realtà invece la soffoca. Tutto si gioca intorno al non uso dell’aggettivo “unitaria”, e al concetto della norma “ortografica” libera (ma di riferimento) contrapposta a quella “standard” che si vuole rinchiudere dentro un assessorato per non essere mai utilizzata e quindi dichiarare che è inutile e fallimentare. E concludere cosi il processo di dialettizzazione della lingua sarda.

La Commissione e il Consiglio Regionale sappiano che se viene approvata questa norma, la massima assemblea regionale dirà al mondo che la Sardegna, pur affermando in via di principio il contrario, non ha una lingua sua, ma un coacervo di dialetti e se ne prenderà la sua responsabilità storica e politica.

Dall’art 10 all’art 17 si parla di organismi vari che, se pur utili, non possono essere utilizzati in assenza di una visione moderna ed europea della lingua sarda, ma piuttosto risultano ridondanti, senza un piano di razionalizzazione della spesa e quindi esorbitanti nelle loro funzioni e potrebbero esporre la questione linguistica a polemiche dannose e strumentali, da parte dei difensori del monolinguismo, sullo spreco di risorse pubbliche. Tale pericolo andrebbe evitato con una semplificazione e rimodulazione che si ritiene urgente e prioritaria.

L’art. 18 registra ciò che già potrebbe fare la Regione dal 1999 e non ha fatto, o ha fatto parzialmente, in materia di utilizzo della lingua negli uffici regionali. C’è poco coraggio nella traduzione degli atti, mentre l’investimento sul sardo giuridico dovrebbe essere massimo. Non si mettono limiti al web che in teoria, secondo le norme proposte, potrebbe essere tradotto tutto. Ma non si indicano le risorse finanziarie per ottemperare a tale opera quasi sovrumana e che richiederebbe un esercito di traduttrici e traduttori.

Si parla di diritto assicurato alle “minoranze linguistiche storiche” quindi sembra di capire, al solo sardo e catalano. Quindi le scritture in lingua del web ufficiale saranno anche in catalano? Questo è un punto da chiarire perché altrove si dice che il catalano si valorizza solo nel suo territorio di riferimento e non nella Regione intesa come istituzione centrale. Non si specifica con chiarezza quale norma di scrittura si devono utilizzare.

Sembra di capire invece che che il gallurese, tabarchino e sassarese, definite “lingue proprie”, ma non di “minoranza storica”, cioè escluse dalla legge 482/99, non siano ricomprese in questo articolo.

Cosi anche per il comma 8 dell’articolo 18 che, nonostante si noti poco è una delle norme più “forti” della legge, perché prevede per l’accesso tramite concorso alla Regione l’obbligatorietà della conoscenza “delle lingue delle minoranze storiche” quindi con accesso garantito per chi conosce sardo e catalano (non è chiaro se entrambe o solo una a seconda della provenienza da Alghero o da altra località della minoranza sarda e quindi con difficoltà interpretative notevoli della norma che andava scritta meglio e con più evidenza e trasparenza), ma sempre secondo le linee interpretative del preambolo non sarebbe garantita ai parlanti sassarese, gallurese e tabarchino. Si tratta di una norma, per quanto condivisibile, a rischio di impugnativa da parte del governo per mancanza di copertura giuridica di rango sovraordinato.

Con l’articolo numero 19 non si apportano sostanziali novità all’attuale sistema giuridico già normato dalla legge regionale 26 e l’intero oggetto dell’articolo potrebbe essere devoluto a semplici atti amministrativi e delibere di Giunta.

Con gli articoli 20 e 21 non si introduce nessuna sostanziale novità a quanto già regolamentato dalla legge statale 482/99 e dalla legge 3 sul sardo veicolare in orario curricolare del 2009 (e relativi atti amministrativi) in merito alla possibilità di insegnare il sardo a scuole. Le disposizioni riguardano le “lingue di minoranza storica” quindi sono esclusi il gallurese, il sassarese e il tabarchino.

Con l’articolo 22 sul coordinamento della programmazione scolastica si prevede la costituzione di un organismo pletorico, visto che altrove si prevede la nascita di un’Agenzia specializzata, nel quale non si indica l’obbligo di conoscenza delle lingua sarda per i componenti. Si ha quindi il rischio che entrino in un settore strategico personaggi completamente estranei alle tematiche. Laddove si esplica la programmazione (comma 4 punto f) si pone l’obbligo di uso della “norma ortografica di riferimento” che è una criticità sotto due punti di vista. Il primo perché la Regione non può programmare o imporre nell’ambito scolastico e deve essere il singolo istituto (nell’autonomia italiana) a decidere, il secondo perché in questo modo sarà possibile a scuola insegnare ogni singolo dialetto e non la lingua standard. O perlomeno questo è l’orientamento velleitario che noi non condividiamo.

L’articolo 23 sulla produzione di materiale didattico non porta nessuna novità giuridica ma conferma l’esclusione di gallurese, tabarchino e sassarese dal sostegno regionale.

Nell’articolo 24 sul sostegno alle istituzioni scolastiche il comma 4 che interviene sulla programmazione scolastica delle ore di didattica in lingua minoritaria è a rischio di impugnativa da parte del Governo

Relativamente agli articoli 26 e 27 noi siamo profondamente contrari a dare alle due università sarde qualsiasi competenza in merito a certificazione e formazione operativa. Gli atenei sardi, a quanto risulta dalle esperienze degli ultimi decenni, o sono contrari a una politica linguistica operativa unitaria, o propagandano una visione della lingua divisa per varianti e dialetti che ne impedisce una valorizzazione di tipo politico e sociale moderno. La visione universitaria coincide con quella folkloristica. Pertanto, coinvolgere gli atenei è, a nostro modesto avviso, un vulnus capitale che farà fallire ogni politica di questa legge così come è già successo per la legge 26/97.

L’articolo 28 è troppo generico e confonde gli organismi che si occupano di politica linguistica con quelli che si occupano di folklore con la preoccupazione di indirizzare i finanziamenti.

Per quel che riguarda gli articoli 29 e 30, Interventi a favore delle arti proprie e Catalogo Multimediale, ciò che pensiamo è che siano una materia intrusa alla legge e che non si possa limitare il focus della politica linguistica alle arti tradizionali di origine popolare che meriterebbero una ben più ampia valorizzazione con una legge ad hoc. Per esempio, se l’ottica è centrata sulla diffusione della lingua, sono ugualmente utili alla diffusione e all’acquisizione di prestigio le arti contemporanee come il pop, il rock o il rap che usano la lingua sarda, o le traduzioni dei classici o qualsiasi espressione della cultura internazionale “voltata” in sardo.

E’ completamente assente dalla legge qualsiasi sostegno alle produzioni informatiche o robotiche per esempio, che sarebbero invece fondamentali.

In termini formali generali si può anche sottolineare che la proposta manca di una adeguata relazione tecnico-scientifica che individui a quali esperti si è rivolta la Regione per la stesura del testo e a quali bibliografie scientifiche si fa riferimento.

Manca inoltre una proposta di copertura finanziaria obbligatoria.

Per terminare, la proposta di legge è profondamente legata a una visione “etnico-antropologica” regressiva dell’identità sarda che vede in una “cultura sarda” di forte impronta tradizionale rurale il futuro della lingua. Sarebbe necessario invece l’esatto contrario: una lingua normale che veicoli una cultura contemporanea internazionale e urbana. Per noi l’identità dei sardi è questa, veicolata da una lingua che conferisca gli stessi caratteri e confini dell’identità.

Per questo suggeriamo alla Commissione di non avere fretta a portare il testo in aula e di regalarsi un ulteriore approfondimento e siamo disponibili a collaborare alla stesura di un testo più adatto anche alle prescrizioni quadro della Carta Europea delle Lingue per evitare che sia il Consiglio Regionale della Sardegna ad affossare la sua stessa lingua relegandola ad ambiti e a una visione gretta di carattere folkloristico-dialettale. Scatenando delle polemiche culturali e sociali di cui certamente la nostra lingua non ha bisogno.

FIRMATO
Assemblea Direttiva del CSU
Giagu Ledda, Paolo Mugoni, Gianni Garbati, Salavatore Mele, Giuseppe Corronca, Martine Faedda, Sarvadore Serra, Nicola Merche, Pietro Solinas, Giommaria Fadda, Roberto Carta, Mario Sanna,

(questo dossier è stato inviato alla commissione competente del Consiglio Regionale il giorno 5luglio 2017)