Con 15 distinte sentenze depositate lo scorso 13 giugno, la Corte d’Appello di Cagliari ha accolto gli appelli proposti dalle imprese alberghiere che si erano viste revocare i contributi, a esse originariamente concessi dalla Regione ai sensi della legge regionale 9/1998 per la riqualificazione delle proprie strutture, a seguito della decisione della Commissione Europea che aveva qualificato tali contributi come aiuti di Stato illegali.

Gli appelli avevano ad oggetto le sentenze con le quali il Tribunale di Cagliari aveva, in primo grado, respinto le opposizioni delle imprese alle ingiunzioni emesse dalla Regione per il recupero del contributo e dei relativi interessi a decorrere dalla data di erogazione del contributo.
Ebbene, la Corte cagliaritana (rel. Mancini, Presidente Marogna, Aru a latere) ha ritenuto dimostrati la violazione del diritto comunitario da parte della Regione ed il legittimo affidamento che le imprese avevano riposto in ordine alla legittimità del contributo ricevuto.

La peculiarità della L.9/1998 – al contrario di altre note vicende oggetto della mannaia degli organi comunitari (vd. L.44/88 in materia agricola) – sta nel fatto che la misura era stata regolarmente notificata ed approvata dalla Commissione Europea, con la sola “condizione” che gli investimenti partissero successivamente alla presentazione di una domanda da parte delle imprese, mentre la Regione aveva invece deciso di ammettere anche investimenti sostenuti in precedenza.

Ma, come è stato dimostrato dai legali delle imprese, gli avvocati Giovanni Dore, Fabio Ciulli e Alessio Vinci, sia in sede di memoria che nel corso di una accesa discussione orale nell’ udienza pubblica del 21 aprile scorso, la Regione anziché trasmettere alle imprese il testo integrale della decisione comunitaria, aveva inviato un semplice fax nel quale le predette “condizioni” imposte dalla Commissione Europea erano risultate espunte.

Né la diligenza delle imprese poteva dirsi violata in quanto la decisione di approvazione dell’aiuto della commissione era stata pubblicata sulla G.u.c.e. solamente per estratto e senza alcuna condizione.

Pertanto le imprese sono riuscite nell’intento di dimostrare, da un lato, la loro buona fede e, dall’altro, l’ammissione della propria responsabilità da parte della stessa Regione in tutti gli atti successivi all’avvio del procedimento di indagine formale davanti alla Commissione Europea.

Di conseguenza, secondo la Corte cagliaritana sussiste il diritto delle imprese al risarcimento dei danni che hanno subito e tale danno deve essere decurtato dall’importo ingiunto dalla Regione.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, la Corte ha accolto solo parzialmente le relative richieste.

Difatti, i Giudici hanno ritenuto non dovuti gli interessi contabilizzati dalla data di erogazione del contributo alla data di notifica dell’ordinanza-ingiunzione della Regione.

Inoltre, in diversi casi, la Corte ha riconosciuto, quale ulteriore voce di danno, le somme che le imprese hanno versato ai propri consulenti ai fini della gestione della pratica volta all’ottenimento del contributo; somme che vanno, poi, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

Ulteriori specifiche voci di danno, quali parti di investimento e quote di contributi già ammessi secondo la legge 40/93 (poi sostituita proprio dalla L.9/98) sono state, poi, riconosciute in alcune di tali sentenze.

Non è stata, invece, accolta la domanda di risarcimento rappresentata dalla differenza tra l’ammontare del contributo illegittimamente concesso alle imprese e l’ammontare del diverso contributo che le stesse avrebbero potuto percepire se la Regione non le avesse indotte a confidare nella legittimità del regime approvato con la legge n. 9/1998. in base alla la legge 488/1992 e la c.d. Tremonti-bis (legge 383/2001).

Infatti i Giudici hanno ritenuto indimostrato che le imprese avrebbero ottenuto altri contributi se non avessero presentato la domanda ai sensi della L.9
Complessivamente la somma che la Regione non andrà ad incassare (o dovrà restituire) alle imprese è di c.ca 3,5 milioni di euro.

Infatti la maggior parte delle imprese ha già restituito alla Regione l’intero importo ingiunto e si è indebitata con le banche ed Equitalia ed ora potranno recuperare una discreta somma.
Infine, si evidenzia che la Corte ha condannato la Regione al pagamento della metà delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio (l’altra metà è stata compensata).

Si tratta di sentenza “storica”, in quanto, per la prima volta in Italia, un giudice nazionale ha riconosciuto il diritto del beneficiario di un aiuto di Stato al risarcimento di un danno patito a causa del legittimo affidamento ad egli ingenerato dalla pubblica amministrazione. Vi è invece un precedente similare in Francia rinvenuto in una sentenza della Corte d’appello di Parigi del 2006.

avv. Giovanni Dore, avv. Fabio Ciulli, avv. Alessio Vinci