Se vogliamo dare una risposta oggettiva e meditata alla domanda referendaria, dobbiamo porci il problema di cosa in realtà sia la Costituzione.

Le propagande dell’una e dell’altra soluzione (per il sì o per il no) ci suggestionano con l’evocazione di valori, di lotte come quelle della resistenza, di grandi orizzonti ideali disegnati da una carta che giustamente assume connotazioni sacrali, essendo la legge fondamentale della Repubblica.

Però, in un momento così decisivo nella storia d’Italia, quando ogni elettore è chiamato ad esprimere la sua decisione su un tema così profondamente legato al destino dell’intera comunità nazionale, è necessario tornare alle origini stesse della Costituzione per comprenderne il senso e lo scopo.

La Costituzione rispose a questa domanda: in che modo la nuova Repubblica trasferisce la sovranità dal Re al Popolo?

Nello Statuto albertino, legge fondamentale sotto il periodo monarchico, tutti gli articoli dal due al 23 contengono la parola “Re” o al re si riferiscono; la Costituzione repubblicana invece, secondo la sua formulazione molto elegante, dedica al nuovo Sovrano il secondo comma del primo articolo: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

Avremo allora nel testo della Carta la trattazione dei diritti e dei doveri di tutti cittadini, da una parte, e le modalità concrete e operative di esercizio costituzionale della sovranità popolare, dall’altra.

Due parti della Costituzione, due ambiti logici e tematici, contenutistici, nei quali si sviluppa il disegno costituzionale, la grande visione dei costituenti.

La prima parte non è in questo momento interessata dalla revisione costituzionale, cioè dai mutamenti previsti dalla stessa costituzione del 1946, ai sensi dell’articolo 138, che prevede le complesse procedure che presiedono alle modificazioni della carta, ultimo atto dei quali è proprio il referendum confermativo.

Il tema di questa grande revisione del testo costituzionale riguarda invece la seconda parte, cioè quella delle modalità concrete e operative di esercizio costituzionale della sovranità popolare, come abbiamo sopra accennato.

È proposto quindi all’approvazione un nuovo modello di esercizio della sovranità: cambia cioè il rapporto tra il popolo e le sue istituzioni.

Nella revisione vi sono:

L’ampliamento del suffragio universale, con il raggiungimento effettivo della previsione di eguaglianza tra gli elettori prevista dall’Art. 48:
“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.”, grazie al quale tutti i cittadini maggiorenni eleggeranno il parlamento nella stessa misura (senza più l’eccezione del Senato, eletto ai sensi del testo del 1948, dai soli maggiori di venticinque anni);

L’istituzione di una nuova camera delle autonomie (Senato) di cento membri, che concorrerà al procedimento legislativo solo per determinate materie, restando la Camera dei deputati, eletta direttamente da tutti i cittadini maggiorenni, principale legislatore ordinario e fonte della legittimazione del Governo per mezzo del voto di fiducia;

L’accorciamento della distanza tra l’elettore e le istituzioni, con il superamento del modello napoleonico che prevedeva le province come ente intermedio tra comuni e regioni;
Il superamento del retaggio corporativo che veniva mantenuto con la vecchia istituzione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;

La razionalizzazione delle funzioni tra Stato e Regioni ordinarie, con l’eliminazione dell’ambiguità della competenza concorrente che ha causato l’enorme, sproporzionato aumento del contenzioso davanti alla Corte costituzionale;

La protezione definitiva dello statuto speciale delle Regioni e delle Province autonome, non più modificabile in sede di revisione costituzionale senza l’intesa da parte delle Autonomie interessate.

Una revisione costituzionale che quindi tende a sviluppare i principi costituzionali attraverso l’ampliamento dei diritti dei cittadini contenuti nella prima parte del testo originario, consegnandoci un procedimento legislativo profondamente rinnovato e specializzato in modo inedito andando a avvicinare il modello italiano a quello dei principali paesi democratici del mondo.